Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
(GU n. 87 del 14-4-2003- Suppl. Ordinario 
n.61) 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 
87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 
2001;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il 
recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 
2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;
Vista la legge 1 marzo 2002, 
n. 39, legge comunitaria 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, 
n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 
2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la 
preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 4 ottobre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Sulla proposta del 
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle 
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle 
politiche sociali, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e 
forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: 
Art. 1
Campo di 
applicazione
1. Il presente 
decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei 
preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa al 
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono 
classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 
5, e 6.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma 2, 
13 e 16, camma 1, si applicano anche ai preparati non classificati come 
pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare dei 
pericoli specifici.
3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla classificazione, 
all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di 
sicurezza dei prodotti fitosanitari.
4. Fatte salve le disposizioni del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica 
anche alla classificazione, all'imballaggio all'etichettatura e alle schede 
informative in materia di sicurezza dei biocidi.
5. Le norme del presente 
decreto non si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati 
all'utilizzatore finale, di seguito elencati:
a) medicinali per uso umano e 
veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si 
presentano sotto forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) 
mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi 
medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano.
6. Le 
norme del presente decreto non si applicano, altresì:
a) al trasporto di 
preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o 
aerea;
b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non 
siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
Art. 
2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) 
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti 
mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari 
per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal 
procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza 
incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro 
composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più 
sostanze;
c) polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla 
sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che comprenda una maggioranza 
ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un 
legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia 
costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello 
stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di 
pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente 
attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale 
definizione per unità monomerica s'intende la forma sottoposta a reazione di un 
monomero in un polimero;
d) immissione sul mercato: la messa a disposizione 
di terzi e l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
e) 
ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi e le 
ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, compresa la 
determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, 
nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
f) 
ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel 
corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono 
controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;
g) Inventario 
Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti, dI seguito denominato EINECS: 
l'inventano europeo delle sostanze chimiche considerate presenti sul mercato 
comunitario alla data del 18 settembre 1981;
h) Lista Europea delle Sostanze 
Chimiche Notificate, di seguito denominata ELINCS: l'elenco delle nuove sostanze 
chimiche notificate, nella comunità europea, a partire del 19 settembre 
1981.
2. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 sono considerati pericolosi i 
preparati classificati come:
a) esplosivi: i preparati solidi, liquidi, 
pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, 
possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in 
determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in 
seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale contenimento;
b) 
comburenti: i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se 
infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
c) estremamente 
infiammabili: i preparati liquidi che presentano punto di infiammabilità 
estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati 
gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con 
l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) i preparati che, a contatto con 
l'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire 
innalzamenti termici e infiammarsi;
2) i preparati solidi che possono 
facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e 
che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente 
stessa;
3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto 
basso;
4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano 
gas estremamente infiammabile in quantità pericolose;
e) infiammabili: i 
preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità;
f) molto tossici: i 
preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in 
piccolissime quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o 
croniche;
g) tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o 
assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni 
acute o croniche;
h) nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare 
lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: i preparati che, a contatto con i 
tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) 
irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contato diretto, prolungato o 
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione 
infiammatoria;
m) sensibilizzanti: i preparati che, per inalazione o 
assorbimento cutaneo, possono da luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione 
per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni 
avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: i preparati che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la 
frequenza di Insorgenza;
o) mutageni: i preparati che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o 
aumentarne la frequenza di insorgenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: 
i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono 
provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o 
danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o 
femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: i preparati che, qualora si 
diffondano netl'ambiente, presentino o possano presentare rischi mmediati o 
differiti per una o più delle componenti ambientali.
Art. 
3
Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro 
classificazione ed etichettatura
1. La valutazione delle proprietà 
pericolose di un preparato si basa sulla determinazione delle proprietà 
chimico-fisiche, delle proprietà aventi effetti sulla salute e delle proprietà 
ambientali, secondo i criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.
2. Ove sia 
necessario effettuare prove di laboratorio ai fini della valutazione delle 
proprietà pericolose di cui al comma 1, esse sono eseguite sul preparato cosi 
come immesso sul mercato.
3. Ai fini della determinazione delle proprietà 
pericolose, sono prese in considerazione, secondo le modalità stabilite dal 
metodo utilizzato, tutte le sostanze, pericolose ai sensi dell'articolo 2, comma 
2, in particolare quelle che:
a) sono indicate nell'Allegato VIII;
b) sono 
classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del responsabile 
dell'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 6 deI decreto legislativo 3 
febbraio 1997, n. 52;
o) sono classificate ed etichettate in base 
all'articolo 7 del decreto legislativa 3 febbraio 1997, n. 52, e non figurano 
ancora nell' ELINCS;
d) sono contemplate dall'articolo 8 deI decreto 
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
e) sono classificate ed etichettate in 
base all'articolo 13 deI decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. Per i 
preparati contemplati dal presente decreto, le sostanze pericolose che rientrano 
nelle categorie di pericolo di cui all'articolo 2, comma 2, anche se sono 
presenti come impurezze o additivi, sono prese in considerazione qualora la loro 
concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX.
5. La 
classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura 
specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo di 
cui all'articolo 2, comma 2.
6. I principi generali della classificazione e 
dell'etichettatura dei preparati sono applicati ai sensi dell'articolo 37, comma 
2, deI decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e secondo i criteri definiti 
nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 28 agile 1997, 
pubblicato nel supplemento ordinario n164 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 192 del 19 agosto 1997, e successivi aggiornamenti, 
tranne quando si applicano i criteri alternativi di cui agli articoli 4,5,6, e 9 
ed i corrispondenti allegati del presente decreto.
Art. 
4
Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà 
chimico-fisiche
1. I pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche 
di un preparato sono valutati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, determinando, secondo i metodi specificati 
alla parte A dell'allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 28 
aprile i997, e successivi aggiornamenti, le proprietà chimico-fisiche del 
preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura adeguate, 
conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI dI dello decreto.
2. In 
deroga al comma 1, la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, 
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un 
preparato non è necessaria a condizione che:
a) nessuno dei componenti 
presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il 
fabbricante, sia improbabile che Il preparato presenti questo tipo di pericolo o 
rischio;
b) in caso di modifica della composizione di un preparato di 
composizione nota si concluda, su base scientifica, che una nuova valutazione 
del pericoli non comporta un cambiamento di classificazione;
c) se il 
preparato è immesso sul mercato sotto forma dI aerosol, esso soddisfi le 
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
21luglio 1962, n. 741, e definite dall' articolo I, comma 2, punto 2.4, del 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 maggio 
1997, n. 208.
3. I pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche di un 
preparato contemplato dal decreto legislativo 17 marzo 1995. n.194, sono 
valutati determinando le proprietà chimico-fisiche del preparato necessarie per 
una classificazione adeguata secondo i criteri e i metodi definiti negli 
allegati richiamati al comma 1, salvo se sono accettabili altri metodi in base 
alle disposizioni degli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n.194, riconosciuti a livello internazionale.
Art. 5
Valutazione 
dei pericoli per la salute
1. I pericoli per la salute di un preparato 
sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:
a) un metodo 
convenzionale descritto all'allegato I;
b) la determinazione delle proprietà 
tossicologiche necessarie per una classificazione adeguata, ai sensi 
dell'articolo 37, comma 2, deI decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 
secondo i criteri dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 
28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati nell'allegato 
V, parte 8, del medesimo decreto, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, 
sono accettabili altri metodi, in base alle disposizioni degli allegati lì e III 
del decreto legislativa 17 marzo 1995, n.194, riconosciuti a livello 
internazionale.
2. Fatti salvi i requisiti del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, solo qualora la persona responsabile dell'immissione in commercio 
del preparato sia in grado di dimostrare scientificamente che le proprietà 
tossicologiche del medesimo non possono essere correttamente determinate né con 
il metodo indicato al comma 1, lettera a), né sulla base di risultati di prove 
già effettuate su animali, possono essere utilizzati i metodi indicati al comma 
1, lettera b), fermo il rispetto dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 
116, relativo alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad 
altri fini scientifici e 27 gennaio 1992, n. 120, relativo all'applicazione dei 
principi della buona pratica di laboratorio.
3. Fatte salve le disposizioni 
di cui ai commi 5 e 6 allorché una proprietà tossicologica è stata determinata 
sulla base delle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), per classificare 
il preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera b), 
tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, 
nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla lettera a).
4. Le 
proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate con il metodo di 
cui al comma 1, lettera b), sono valutate secondo il metodo di cui al comma 1, 
lettera a).
5. Qualora si possa dimostrare mediante studi epidemiologici, 
studi di casi clinici scientificamente validi, o sulla base del le valutazioni 
statistiche fornite dai centri antiveleni o sulla base dei dati statistici dai 
dati sulle malattie professionali, che gli effetti tossicologici sull'essere 
umano differiscono da quelli rilevati applicando i metodi di cui al comma 1, il 
preparato viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo.
6. Qualora si 
possa dimostrare che una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare o 
sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali, 
rispettivamente, il potenziamento o l'antagonismo, la classificazione tiene 
conto di tali effetti.
7 Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per 
ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porti a modificare la 
classificazione, per i preparati di composizione nota, ad eccezione di quelli 
contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 , classificati ai sensi 
del comma 1, lettera b), si procede ad una nuova valutazione mediante i metodi 
indicati al comma 1, lettere a) o b), allorché:
a) il fabbricante modifichi 
il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei 
componenti pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei valori 
riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la 
composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti a prescindere dal 
fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di 
cui all'articolo 2.
Art. 6
Valutazione dei pericoli per 
l'ambiente
1. I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati 
secondo una o più delle seguenti procedure:
a) metodo convenzionale descritto 
all'allegato II del presente decreto;
b) determinazione delle proprietà 
pericolose per l'ambiente necessarie per una classificazione adeguata ai sensi 
dell'articolo 37, comma 2, deI decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 
secondo i criteri dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 
28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati nell'allegato 
V, parte (3, del medesimo decreto, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, 
sono accettabili altri metodi, in base alle disposizioni degli allegati II e III 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.1 94, riconosciuti a livello 
internazionale. Fatte salve le prove richieste da quest'ultimo decreto, le 
condizioni di applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C 
dell'allegato II del presente decreto.
2. Se è constatata una proprietà 
ecotossicologica secondo uno dei metodi indicati al comma 1, lettera b), per 
ottenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i principi della 
buona pratica di laboratorio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n.120, e successivi aggiornamenti.
3. Se i pericoli per l'ambiente sono stati 
valutati secondo entrambe le procedure di cui al comma 1, per classificare il 
preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui al comma 1, 
lettera b).
4. Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere 
che una nuova valutazione del pericolo non porti a modificare la 
classificazione, per i preparati di composizione nota, ad eccezione di quelli 
contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.1 94, classificati ai sensi 
del comma 1, lettera b), si procede ad una nuova valutazione mediante i metodi 
indicati al comma 17 lettere a) o b), allorché:
a) il fabbricante modifichi 
il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei 
componenti pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei valori 
riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la 
composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti a prescindere dal 
fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di 
cui all'articolo 2.
Art. 7
Obblighi generali
1. I preparati 
di cui all'articolo i possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi 
alle disposizioni del presente decreto.
2. Il responsabile dell'immissione 
sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorità competenti
a) i 
dati sulla composizione del preparato;
b) i dati utilizzati per la 
classificazione e l'etichettatura del preparato;
c) qualsiasi informazione 
utile concernente le condizioni dI imballaggio ai sensi del dell'articolo 8, 
comma 3, compreso il certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri 
riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del Ministro della sanità in 
data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti;
d) i dati utilizzati per la 
predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi 
dell'articolo 13.
Art. 8
Imballaggio
1. I preparati di cui 
all'articolo 1 sono immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi soddisfano 
le seguenti condizioni:
a) sono progettati e realizzati in modo tale a 
impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica 
qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali 
che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono deteriorarsi a contatto 
con il contenuto, nè formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le 
parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo 
da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le 
normali sollecitazioni dovute a manipolazione;
d) i recipienti muniti di un 
sistema che può essere riapplicato devono essere progettati in modo che 
l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite di 
contenuto.
2. I recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1, 
offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:
a) una forma o una 
decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o che sia 
tale da indurre in errore il consumatore; oppure
b) una presentazione o una 
denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali o 
cosmetici.
3. I recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al 
dettaglio e di cui all'allegato III devono essere muniti di chiusura di 
sicurezza per bambini e recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al 
tatto.
4. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di 
sicurezza di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato IX del decreto del 
Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
5. 
L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai requisiti di cui al 
comma 1, lettere a), b) e c), se è conforme ai criteri previsti per il trasporto 
di merci pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o 
per via aerea.
Art. 9
Etichettatura
1. I preparati di cui 
all'articolo 1, sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura 
dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle 
disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.
2. I preparati 
di cui all'articolo 1, comma 2, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta 
dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle 
disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti B e C.
3. Fatte salve 
le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n.194, i prodotti fitosanitari sono immessi sul 
mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle prescrizioni del presente 
decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente 
seguire le istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti 
indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) 
denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, 
compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato 
stabilito nell'Unione europea;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel 
preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle 
corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, 
parte A;
d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei 
criteri di cui all'allegato VII parte B;
e) frasi di rischio (frasi R) 
individuati secondo quanto previsto all'allegato VII parte C;
f) consigli di 
prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII parte 
D;
g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel 
caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
5. Se il contenuto 
dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come 
facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati 
con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è 
necessario indicare le frasi R o S;
b) per i preparati classificati 
infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è 
necessario indicare le frasi R, ma non è necessario indicare le frasi S.
6 
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta del preparati 
contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non 
tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione 
diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i 
pericoli inerenti tali preparati.
Art. 10
Applicazione dei 
requisiti per l'etichettatura
1. Se le indicazioni prescritte 
dall'articolo 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta 
su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura 
orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L' etichetta 
deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, 
se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di 
sicurezza.
2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a 
recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalità del comma 
1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel 
caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il 
simbolo di pericolo con il suo fondo.
4. Le informazioni da apporre 
sull'etichetta, a norma dell'articolo 9, devono risultare chiaramente sul fondo 
e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentirne 
un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed 
il formato di queste informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono 
stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 
febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nell'allegato VI del decreto 
del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi 
aggiornamenti.
5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto 
si considerano soddisfatti:
a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono 
uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è provvisto di una 
etichetta conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci 
pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una 
etichettatura conforme al presente decreto;
b) nel caso di imballaggi 
unici:
1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai 
regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme 
all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), f) e g); ai preparati classificatI 
in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 9, 
comma 4, lettera e), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata 
espressamente indicata sull'etichetta;
oppure
2) ove opportuno, per 
tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, 
se sono soddisfatte, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 
3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui 
all'allegato VI decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e 
successivi aggiornamenti.
Art. 11
Deroghe alle norme di 
etichettatura e di imballaggio
1. Gli articoli 8,9 e 10 non si applicano 
agli esplosivi Immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico 
esplosioni o effetti pirotecnici.
2. Gli articoli 8,9 e 10 non si applicano a 
taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 , definiti 
all'allegato VI che non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato, 
rischi di natura chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente.
3. 
Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per 
consentire un'etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 
e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non 
inferiore a 1O centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un 
centimetro quadrato.
4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile 
effettuare una etichettatura conforme alle modalità di cui al comma 3, il 
Ministro della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle 
attività produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere 
l'etichetta.
5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con 
le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:
a) in 
deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati 
pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, 
infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono 
essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente 
limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali 
preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli 
imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6, 
possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, 
quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun 
pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli 
imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui ai 
commi 5 e 6, sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni 
ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia 
motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparatI 
che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 5, 6 e 7, non è 
consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi dI rischio ( R) 
o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente 
decreto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate 
immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati 
membri.
Art. 12
Vendita a distanza
1. In caso di utilizzo di 
una tecnica di comunicazione a distanza, quale definita dal decreto legislativo 
22 maggio 1999, n. 185, ai fini della conclusione di un contratto avente ad 
oggetto un preparato contemplato dal presente decreto legislativo, il fornitore, 
fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato 
decreto legislativo n. 185 del 1999, deve informare l'acquirente del tipo di 
pericolo e delle precauzioni d'uso indicate sull'etichetta del 
prodotto.
Art. 13
Scheda informativa in materia di 
sicurezza
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare 
le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato 
di un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, deve fornire 
gratuitamente, al destinatario del preparato stesso una scheda informativa in 
materia di sicurezza su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il 
destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su 
supporto informatico.
2. Su richiesta di un utilizzatore professionale, il 
responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato deve fornire una scheda 
di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati 
come pericolosi ai sensi degli articoli 4,5 e 6, ma che contengono in 
concentrazione individuale uguale o maggiore all'1 per cento in peso, per i 
preparati diversi da quelli gassosi, e uguale o maggiore allo 0,2 per cento in 
volume per i preparati gassosi, almeno una sostanza che presenti pericoli per La 
salute o per l'ambiente o una sostanza per la quale esistono limiti di 
esposizione comunitari sul posto di lavoro.
3. La scheda di sicurezza deve 
essere redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del decreto 
del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, e successivi 
aggiornamenti.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un 
preparato, allo scopo di compilare quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché allo 
scopo di assicurare una corretta applicazione delle norme di tutela dei 
lavoratori, deve ricevere informazioni adeguate nel rispetto dell'articolo 25 
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successivi aggiornamenti. 
Qualora dette informazioni risultino carenti o erronee, egli può chiedere 
un'integrazione o una correzione della scheda informativa in materia di 
sicurezza al responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza. In caso 
non vengano fornite le informazioni richieste, il responsabile dell'immissione 
sul mercato del preparato informa gli organi deputati alla vigilanza di cui 
all'articolo 17, i quali ove ritengano che la scheda informativa in materia di 
sicurezza contenga informazioni effettivamente carenti o erronee, adottano i 
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della tutela della salute pubblica, cui 
il produttore della sostanza deve ottemperare entro sessanta giorni, dandone 
formale comunicazione scritta. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni 
di cui all'articolo 18, comma 5, aumentate da un terzo a due terzi.
5. Gli 
organi di vigilanza informano immediatamente e, comunque entro cinque giorni, il 
Ministero della salute dei provvedimenti di cui al comma 4.
6. Il 
responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza fornisce la scheda 
informativa in materia di sicurezza, aggiornata ai sensi del comma 4, ai 
responsabili dell'immissione sul mercato di un preparato che contenga quella 
sostanza.
Art. 14
Riservatezza delle informazioni
1. Il 
responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a 
fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i 
principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, 
qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della 
sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa In materia di sicurezza, 
compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale . Tale 
possibilità è ammessa nei soli casi in cui la sostanza è classificata 
esclusivamente come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata 
attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più 
delle altre proprietà di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d); oppure
b) 
nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'articolo 9, 
comma 4, lettera d), che presenta solo effetti acuti letali.
2. Questa 
facoltà è comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta 
ad un limite di esposizione comunitario.
3 Il responsabile dell'immissione 
sul mercato che intenda avvalersi dell' autorizzazione di cui al comma 1, 
presenta apposita domanda al Ministero della salute, redatta in conformità a 
quanto disposto nell'Allegato V.
4 Il Ministero della salute può chiedere 
ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo 
ritenga necessario ai fini dI una corretta valutazione della richiesta.
5 Il 
Ministero della salute notifica la sua decisione al richiedente, il quale, in 
caso di accoglimento della domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a 
ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul 
mercato.
6 Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del 
Ministero della salute, sono trattate a norma dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Art. 15
Organismo incaricato di 
ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi 
1 
L'istituto superiore di sanità è l'organismo incaricato di ricevere le 
informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi 
per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e 
chimico, compresa al composizione chimica, disciplinati dal presente 
decreto.
2 Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato 
pericoloso e i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione 
del prodotti autorizzati o registrati come biocidi ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e classificati come pericolosi ai sensi 
del presente decreto, devono inviare all'Istituto Superiore di Sanità le 
informazioni di cui all'allegato XI secondo le modalità ivi riportate. Le 
informazioni così raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati 
pericolosi.
3 Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di cui al 
comma 2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste di 
carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare 
caso d'urgenza, mediante consultazione dell'archivio preparati pericolosi da 
parte dei centri antiveleni, riconosciuti idonei ad accedere all'archivio, sulla 
base dei criteri indicati nell'Allegato XI.
4 Per gli stessi scopi di cui al 
comma 3, le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi possono 
essere fornite ad altri soggetti a cura dell'Istituto superiore di sanità.
5. 
I soggetti che sono a conoscenza delle informazioni contenute nell'archivio 
preparati pericolosi sono tenuti a mantenere la riservatezza delle stesse e a 
non utilizzare quanto a loro conoscenza per scopi diversi da quelli per i quali 
hanno avuto il diritto di accesso alle informazioni medesime.
6. L'Istituto 
superiore di sanità ed i centri antiveleni ritenuti idonei tengono una 
registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti 
nell'archivio.
7. L'Istituto superiore di sanità trasmette periodicamente, e 
comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al Ministero 
della salute in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da 
parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche connesse, 
evidenziando i dati epidemiologici anomali per l'eventuale attivazione delle 
attività di vigilanza da parte del Ministero della salute.
6. Qualora 
l'Istituto superiore di sanità riscontri che per un prodotto vi sono state 
ripetute richieste di informazione, ne dà immediata comunicazione al 
responsabile dell' immissione sul mercato, nonché al Ministero della 
salute.
Art. 16
Limitazione alla libera circolazione 
1 
Qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso sul mercato in 
conformità al presente decreto costituisce un rischio per la salute umana o per 
l'ambiente, il Ministero della salute o il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio, in base alla loro sfera dI competenza, possono, con 
provvedimento d'urgenza, vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni 
particolari l'uso o la vendita del preparato medesimo.
2. Delle disposizioni 
di cui al comma i viene data immediata informazione alla Commissione Europea e 
agli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano le disposizioni 
medesime.
Art. 17
Controlli
1. All'accertamento 
dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei 
campioni si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Art. 
18
Sanzioni
1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di 
cui al presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio 
e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonché in violazione delle 
disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, è punito con l'ammenda 
da euro centoquattro a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di 
maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le 
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che 
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in 
confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la 
confezione originale non presenti segni di alterazione.
4. Le violazioni 
delle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di vendita a distanza sono 
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro 
settemilacinquecento.
5. Le violazioni delle disposizioni di cui agli 
articoli 13 e 15 in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottantadue a 
euro quindicimilaquattrocentonovantatre.
Art. 19
Disposizioni 
transitorie
1. Nelle materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva 
a norma dell'articolo 117 della Costituzione, si provvede al recepimento di 
direttive tecniche di modifica degli allegati con provvedimento amministrativo 
del Ministro della salute, previa comunicazione al Ministro delle attività 
produttive ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; ogni 
qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio 
recepimento, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle 
attività produttive, nonché, ove le modifiche riguardino aspetti relativi a 
pericoli per l'ambiente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio.
2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia 
diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono 
prevedere un periodo massimo di tre mesi per lo smaltimento delle scorte dei 
preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e di sei mesi per lo 
smaltimento di quelle già immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, purché conformi alla previgente normativa.
3. Le 
disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per lo smaltimento dei 
preparati pericolosi prodotti o immessi sul mercato contenenti le sostanze di 
cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 
52.
4. Con decreto del Ministro della salute si provvede alla pubblicazione 
dell'elenco consolidato delle sostanze chimiche pericolose di cui all'allegato I 
del decreto del Ministro della salute in data 14 giugno 2002, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 244 del 17 ottobre 2002, ogni qualvolta una nuova direttiva prevede 
cancellazioni, aggiunte o modifiche a tale elenco.
5. L'Allegato XI è 
modificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
delle attività produttive.
Art. 20
Disposizioni finali
1. In 
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma ,della Costituzione 
e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui alla 
stessa disposizione normativa, le norme del presente decreto e dei decreti 
ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano 
per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al 
recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE sino alla data di entrata in 
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. 
Tale normativa di attuazione è adottata da ciascuna regione e provincia autonoma 
nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
2. Il 
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, ed il decreto Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, sono abrogati. Sono parimenti abrogate le 
disposizioni di cui all'articolo 8, ultimo periodo, del decreto-legge 25 
novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 
1986, n. 7.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi 
presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle 
già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente 
normativa(*).
4. Per i preparati che rientrano nell'ambito di 
applicazione dei decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 194, e 25 febbraio 
2000, n. 174. le disposizioni entrano in vigore il 30 luglio 2004. 
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 
7-duodevicies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni in 
Legge 31 marzo 2005, n. 43: 
" Termini per lo smaltimento delle scorte dei 
preparati pericolosi
1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo 
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul mercato, 
purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto mesi.
2. 
Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto 
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati 
pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla 
previgente normativa, e' differito di dodici mesi."
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei 
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, 
Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, 
Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle 
finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marzano, 
Ministro delle attivita' produttive
Alemanno, Ministro delle politiche 
agricole e forestali
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATI OMESSI